L'art. 39 ammette l'esercizio del diritto di riscatto:
a) nell'ipotesi in cui il proprietario non provveda alla comunicazione al conduttore dell'intenzione di vendere l'immobile locato,
b) nel caso in cui il corrispettivo indicato nella comunicazione di cui sopra sia superiore a quello risultante dall'atto di trasferimento.
Se il proprietario ha venduto l'immobile dopo aver effettuato la comunicazione al conduttore ma prima che questi abbia potuto esercitare la prelazione sull'acquisto, al conduttore compete il diritto di riscatto solo laddove a suo tempo abbia comunicato al proprietario la volontà di esercitare la prelazione.
Il diritto di riscatto deve essere esercitato, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla trascrizione dell'atto di vendita. Il conduttore che esercita il diritto di riscatto deve versare il prezzo all'acquirente entro tre mesi.