locatore debba corrispondere, prima del rilascio dell'unità immobiliare locata da parte del conduttore, un'indennità compensatrice dell'avviamento commerciale perso dal conduttore stesso. L'indennità è calcolata in 18 mensilità dell'ultimo canone corrisposto dal conduttore e 21 nell'ipotesi d'attività alberghiera; l'importo di cui trattasi poi viene raddoppiato qualora il locatore, sfruttando commercialmente l'avviamento realizzato dal conduttore, destini l'unità immobiliare rilasciata ad un'attività identica o comunque merceologicamente affine a quella esercitata dal conduttore uscente.